Art. 1.
(Istituzione dell'Agenzia nazionale per la prevenzione e il contrasto degli abusi sui minori).

      1. È istituita, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per la prevenzione e il contrasto degli abusi sui minori, di seguito denominata «Agenzia».
      2. L'Agenzia è sottoposta agli indirizzi e alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che la esercita secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
      3. L'Agenzia ha piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente in materia ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
      4. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.